Diritto di famiglia

La ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie dei figli minori. Gli orientamenti della giurisprudenza e l'applicazione dei protocolli.

La ripartizione tra i genitori (separati e/o divorziati) delle spese straordinarie dei figli è questione particolarmente delicata e complessa, non essendoci una specifica disciplina a livello normativo.

Se infatti il dovere di entrambi i genitori di "mantenere, istruire ed educare i figli" è principio ormai incontrovertibile dell'ordinamento giuridico, sancito da norme di rango costituzionale (art. 30) e codicistico (artt. 337-ter c.c.) che stabiliscono  “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve  contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli” -  prevedendo anche che il Giudice possa porre  a carico del genitore non collocatario l'obbligo di corrispondere all'altro un assegno mensile perequativo quale contributo al mantenimento della prole -  nella pratica l'adempimento di tale dovere suscita dubbi e problematiche sotto diversi aspetti.

Tra questi vi è senz'altro quello relativo alle spese straordinarie (c.d. “extra assegno”) atteso che il legislatore non è intervenuto per identificarle né ha stabilito quali siano i costi che debbano ritenersi compresi nell'assegno perequativo.

Infatti, la distinzione tra le spese ordinarie e straordinarie ha visto nascere spesso accesi conflitti tra i genitori in ordine sia alla loro precisa qualificazione e regolamentazione delle modalità di contribuzione da parte di ciascuno, sia riguardo la necessità o meno di una preventiva concertazione tra le parti sulla spesa da affrontare.

La legge non distingue, infatti,  tra spese ordinarie e spese straordinarie per i figli ma prevede solo l'obbligo di mantenimento che grava in capo ai genitori.

Le spese per i figli  sono ovviamente  tutte quelle che riguardano proprio questi doveri e che spaziano dall'acquisto dei libri di scuola,  alle spese per i viaggi, dalle attività extrascolastiche (sport, musica, ecc.) ai giochi, dall'acquisto di strumenti tecnologici (computer, telefonino, ecc.) alle spese sanitarie, passando per tutte quelle che, normalmente, spettano ad un figlio.

Nel silenzio del legislatore, è sempre stata quindi la giurisprudenza prima (e i Protocolli siglati dai Tribunali dopo)  a dover sopperire alle lacune normative trovando risposte adeguate ai casi concreti.

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